Divieto di pesca del tonno rosso
Divieto di pesca del tonno rosso
Divieto di pesca del tonno rosso

Il Regolamento CE 302/2009 del 06.04.2009 all’art. 7, che sostituisce l’art. 92 del Regolamento CE 43/2009 del 16.01.2009 e che abroga il Reg. (CE) n. 1559/2007, ha introdotto alcuni importanti novità, in termini di ulteriori obblighi comunitari relativi allo sfruttamento del tonno rosso come di seguito indicato.
Atlantico orientale e Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 metri nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, nella quale tale pesca è vietata dal 1° febbraio al 31 luglio:

  • con reti da circuizione nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile; da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate nell’Atlantico orientale e nel mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno;
  • da pescherecci da traino pelagici nell’Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno;
  • nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.

La versione tradotta in italiano del Regolamento comunitario relativamente al divieto di pesca del tonno rosso nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa (art. 7 comma 5) non include il Mediterraneo. Tuttavia vari dispacci del Ministero e Comando Generale CC.PP. hanno chiarito che tale genere di divieto riguarda anche il Mare mediterraneo.

Fonte: Regolamento CE 302/2009 del 06.04.2009